Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01.

Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/01.

 La Cassazione con la sentenza 4480/2021 ha ribadito che perché vi sia la responsabilità degli enti ex D,Ldgs 231/01  i seguenti principi:

  • i criteri di interesse o vantaggio vanno riferiti alla condotta del soggetto e non all’evento. Infatti è possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per rispondere a “esigenze” funzionali all’ente;
  • inoltre, questi principi possono essere ravvisati anche nel risparmio economico conseguente alla mancata predisposizione dei presidi di sicurezza. Ancora nell’incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa. Infine nel risparmio su costi di consulenza, interventi strumentali, formazione e informazione del personale;
  • l’art. 25-septies non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica,

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